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Insistenza dell'immobile su area soggetta a piano particolareggiato – Cass. n. 19234/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Imposta di registro - Agevolazione di cui all'ultimo capoverso dell'art. 1 della Tariffa Parte 1, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella versione in vigore dal 1° agosto 2008 al 1° gennaio 2014 - Applicazione - Presupposti - Insistenza dell'immobile su area soggetta a piano particolareggiato - Necessità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema d’imposta di registro, l'agevolazione prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della Tariffa Parte 1, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, nella versione in vigore dal 1° agosto 2008 al 1° gennaio 2014, non dà rilievo al riscontro formale dell'insistenza dell'immobile in area soggetta a piano particolareggiato, ma al fatto che esso si trovi in un'area in cui, come in quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare, attesa la "ratio" di assicurare, a fronte di un intervento edilizio, una trasformazione organica e razionale del territorio, agevolando sul piano fiscale la tassazione di atti traslativi di immobili interessati dall'intervento stesso. Ne consegue che la detta agevolazione è applicabile ove l'immobile sia in un luogo soggetto ad uno strumento urbanistico che consenta, ai fini dell'edificabilità, i medesimi risultati del piano particolareggiato, non rilevando che si tratti di uno strumento di programmazione secondaria e non di uno strumento attuativo, poiché è possibile che il piano regolatore generale esaurisca tutte le prescrizioni, fungendo anche da piano particolareggiato, e che, pertanto, non vi sia necessità di quest'ultimo.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19234 del 07/07/2021 (Rv. 661876 - 01)

 

Corte

Cassazione

19234

2021