Vendita infraquinquennale senza utilizzo edificatorio – Cass. n. 19867/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Imposta di registro, ipotecaria e catastale - Agevolazione ex art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 - Vendita infraquinquennale senza utilizzo edificatorio - Obbligo di comunicazione del contribuente - Esclusione - Fondamento - Esercizio del potere impositivo da parte dell'Amministrazione finanziaria - Termine triennale di decadenza - Decorrenza dalla registrazione dell'atto di compravendita.
Con riguardo alla perdita del beneficio fiscale previsto dall'art. 33, comma 3, della l. n. 388 del 2000 per i trasferimenti di immobili situati in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, conseguente all'alienazione dell'immobile prima dell'edificazione, il contribuente non ha alcun obbligo di comunicazione, applicandosi l'art. 19 del d.P.R. n. 131 del 1986 ai soli eventi che danno origine a un'ulteriore liquidazione d'imposta, con la conseguenza che il potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria è soggetto al termine decadenziale di tre anni, di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986, decorrenti dalla richiesta di registrazione dell'atto di compravendita.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 19867 del 13/07/2021 (Rv. 661880 - 01)