Onere della società contribuente di provare situazioni oggettive ostative al superamento del test di operatività – Cass. n. 20027/2021
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Società agricole - Esclusione automatica dalla disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 l. n. 724 del 1994 - Decorrenza - Anno d'imposta 2012 - Fondamento - Conseguenze con riguardo ai periodi di imposta precedenti - Onere della società contribuente di provare situazioni oggettive ostative al superamento del test di operatività - Sussistenza.
In tema di accertamento del reddito di impresa, l'esclusione automatica delle società agricole dalla disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della l. n.724 del 1994, deve ritenersi operativa solo a decorrere dall'anno 2012, periodo di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, emesso ai sensi dell'art.1, comma 128, della l. n. 244 del 2007, che per la prima volta ha inserito le società agricole tra quelle esentate dalla richiesta di disapplicazione della disciplina antielusiva; ne consegue che, con riguardo ai periodi di imposta precedenti, grava sulla società contribuente, ai sensi del comma 4 bis del citato art. 30 della l. n. 724 del 1994 - introdotto dall'art.35, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2006 - l'onere di dimostrare, ai fini della disapplicazione della predetta disciplina, l'esistenza di situazioni oggettive di carattere straordinario che non hanno consentito, in tali annualità, il superamento del test di operatività di cui alla citata normativa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20027 del 14/07/2021 (Rv. 661882 - 01)