Contributi in conto capitale e contributi in conto impianti – Cass. n. 21438/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - sopravvenienze attive - Contributi in conto capitale e contributi in conto impianti - Differenze- Collegamento all'acquisto di beni ammortizzabili- Rilevanza- Conseguenze in tema di ammortamento- Fattispecie in tema di contributi pubblici relativi ai "sassi di Matera"
In tema di determinazione del reddito di impresa, sono contributi in conto capitale, e, quindi, sopravvenienze attive, quelli erogati per incrementare i mezzi patrimoniali del beneficiario, senza che la loro concessione si correli all'onere di uno specifico investimento in beni strumentali, mentre sono contributi in conto impianti, che confluiscono nel reddito sotto forma di quote di ammortamento deducibile, quelli destinati all'acquisto di beni (materiali o immateriali) strumentali. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha qualificato contributo in conto impianti quello erogato dal Comune di Matera per un progetto di risanamento di immobili da destinarsi ad attività turistico- alberghiera siti nei rioni "Sassi di Matera").
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 21438 del 27/07/2021 (Rv. 662081 - 01)