Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - esenzioni - Oro da investimento - Regime d'esenzione - Ambito di applicazione - Requisiti formali in sede di attestazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di IVA, l'art. 10, comma 1, n. 11, d.P.R. n. 633 del 1972 - recante l'esenzione generale dall'imposta dell'oro da investimento - va interpretato, in conformità a quanto incondizionatamente previsto dall'art. 346 della direttiva n. 2006/112/CE, nel senso che l'importazione dell'oro da investimento è sempre esentata dal pagamento dell'IVA indipendentemente dal rispetto dei requisiti formali posti, in sede di dichiarazione doganale, daii'art. 68, lett. c), del cit. d.P.R., come modif. dall'art. 3, l. n. 7 del 2000, disposizione rispondente unicamente ad esigenze di controllo dei traffici doganali.
Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 21659 del 29/07/2021 (Rv. 661951 - 02)
Corte
Cassazione
21659
2021