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Stabile organizzazione in Italia di soggetto residente all’estero – Cass. n. 22312/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - soggetti passivi - soggetti non residenti nello stato - Stabile organizzazione in Italia - Nozione - Soggettività passiva - Configurabilità - Soggettività fiscale di diritto interno - Sussistenza - Requisiti.

 

In materia di IVA, è soggetto passivo la stabile organizzazione in Italia di soggetto domiciliato e residente all'estero, tale essendo qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica della casa madre di cui all'art. 10 del reg. UE n. 282/11, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentire di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze, rilevando ai fini dell'autonoma soggettività fiscale di diritto interno in relazione al soggetto non residente che la succursale possa essere considerata autonoma, nel senso che sopporta il rischio economico inerente alla propria attività, a prescindere dal fatto che sia o meno dotata di personalità giuridica in Italia.

Corte Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 22312 del 05/08/2021 (Rv. 661988 - 01)

 

Corte

Cassazione

22312

2021