Benefici per l'acquisto della "prima casa" – Cass. n. 22560/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - agevolazioni varie - Benefici per l'acquisto della "prima casa" - Requisiti - Art. 1, nota seconda bis, della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 ("ratione temporis" vigente) - Situazione soggettiva del contribuente - Irrilevanza - Parametro oggettivo della classificazione catastale - Sufficienza.
In tema di agevolazioni fiscali, ai fini della fruizione dei benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente "ratione temporis" alla data del rogito, nella specie stipulato nel 2009), condiziona l'agevolazione alla non titolarità del diritto di proprietà "di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l'immobile da acquistare" senza più menzionare anche il requisito della "idoneità dell'immobile", presente invece nella precedente formulazione della norma, sicché non assume rilievo la situazione soggettiva del contribuente o il concreto utilizzo del bene, bensì soltanto il parametro oggettivo della classificazione catastale dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 22560 del 10/08/2021 (Rv. 661962 - 01)