Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - altri costi ed oneri - Rapporto di agenzia - Costo per "rivalsa agenti" - Deducibilità - Art. 103 T.U.I.R. - Applicabilità - Fondamento.
In tema di rapporto di agenzia, la rivalsa costituisce un costo deducibile secondo le regole previste per l'ammortamento dei beni immateriali di cui all' art. 103, comma 3, T.U.I.R. in considerazione della stretta correlazione esistente tra l'indennità, da versarsi all'agente cessato a compensazione del perduto avviamento, ed il valore economico del portafoglio attribuito all'agente subentrante.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29987 del 25/10/2021 (Rv. 662624 - 01)
Corte
Cassazione
29987
2021