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Recesso del committente dal contratto di appalto – Cass. n. 29485/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - Redditi del subappaltatore - Recesso del committente dal contratto di appalto - Conseguenze - Accettazione dell'opera da parte del committente - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

 

In materia di imposte sui redditi, all'esercizio del diritto potestativo di recesso dal contratto di appalto da parte del committente, ai sensi dell'art. 1671 c.c., consegue non solo lo scioglimento di tale contratto, ma anche quello del contratto di subappalto, quale contratto derivato, collegato funzionalmente al contratto principale. Pertanto, alla formazione del reddito d'impresa del subappaltatore concorrono, secondo le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito di cui all'art. 109, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986 (principio di competenza), i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) del subappaltatore, maturati fino all'esercizio del recesso da parte del committente, non potendo essere considerata, a tali fini, l'accettazione dell'opera da parte del committente, ai sensi dell'art. 1665 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29485 del 21/10/2021 (Rv. 662623 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1671, Cod_Civ_art_1665

 

Corte

Cassazione

29485

2021