Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta – Cass. n. 29485/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - iva - Fatto generatore ed esigibilità dell'imposta - Distinzione - Ordinaria coincidenza - Scissione temporale - Conseguenze - Subappalto - Recesso del committente - Esigibilità dell'imposta - Onere della prova - A carico del contribuente - Contenuto.
In tema di Iva, in base alla disciplina unionale, il momento del fatto generatore dell'imposta, cioè dell'evento che origina l'obbligazione tributaria e l'imponibilità ai fini Iva, il quale rileva ai fini della individuazione del periodo di competenza ex articolo 109 del d.p.r. n. 917 del 1986, deve essere distinto dal momento del pagamento e della esigibilità dell'imposta, e cioè dell'attitudine attuale dell'imposta ad essere pretesa in riscossione dall'Erario, e che si concretizza all'atto del pagamento del corrispettivo. Tali momenti, pur di regola coincidenti, ove temporalmente scissi devono essere tenuti distinti, sicché nell'ipotesi in cui il committente abbia esercitato il recesso dal contratto di appalto ex art. 1671 c.c., con conseguente scioglimento anche del contratto derivato di subappalto, è onere del contribuente, in caso di pagamenti non contabilizzati (in nero), fornire, non la "prova contraria del fatto negativo", ossia dimostrare la mancata ricezione del pagamento, ma la "prova positiva contraria", consistente nei vani tentativi di riscuotere il proprio credito o nella allegazione delle ragioni della rinuncia.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29485 del 21/10/2021 (Rv. 662623 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1671