Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - disposizioni per particolari categorie di contribuenti iva - Imposta sugli intrattenimenti - Avviso di accertamento - Necessità - Esclusione.
Ai fini della ripresa della maggiore Iva, determinata in via forfetizzata, connessa all'imposta sugli intrattenimenti (ISI), si applica la procedura disciplinata dagli artt. 14 ter e 14 quater d.P.R. n. 640 del 1972, sicché l'attività tipica è connotata dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva emissione della cartella, la cui adozione deve avvenire entro i termini decadenziali ivi previsti (rispettivamente di tre e quattro anni), senza che rilevi l'emissione di un avviso di accertamento, non previsto e non necessario.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29180 del 20/10/2021 (Rv. 662621 - 01)
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Cassazione
29180
2021