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Rideterminazione dei redditi dell'interponente – Cass. n. 29228/2021

Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Disciplina antielusiva ex art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973 - Interposizione di persona - Imputazione dei redditi dell'interposto - Rideterminazione dei redditi dell'interponente - Onere della prova.

 

Nell'ipotesi di interposizione di persona di cui all'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 ove, in sede di accertamento o di rettifica, l'Amministrazione finanziaria imputi ad un determinato contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, tale operazione è sottoposta, ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, agli ordinari principi, e pertanto, qualora l'Amministrazione finanziaria attribuisca all'interposto, vero possessore del reddito e quindi effettivo debitore dei tributi, il reddito solo apparentemente conseguito dell'interponente, nella sua determinazione dovrà attenersi al reddito come quantificato nei confronti dell'interponente;

diversamente, ove intenda anche procedere alla rideterminazione in misura maggiore di tale reddito, è onere dell'Amministrazione finanziaria fornire la prova dell'esistenza, oltre che della situazione di interposizione, anche dei maggiori ricavi, ed in tal caso sorgerà lo speculare onere, per l'interponente, di fornire a sua volta la prova della sussistenza di maggiori costi, il cui riconoscimento sarà in tal caso dovuto.

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29228 del 20/10/2021 (Rv. 662888 - 01)

 

Corte

Cassazione

29228

2021