Impugnazione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale – Cass. n. 29036/2021
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - concordato tributario (adesione del contribuente all'accertamento) - Adesione ai verbali di constatazione ai sensi dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 218 del 1997 - Contenuto eterogeneo del verbale - Adesione del contribuente - Oggetto - Impugnazione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie.
In tema di adesione al verbale di constatazione, qualora questo presenti dei contenuti eterogenei, indicando sia contestazioni di carattere sostanziale sia profili che attengono ad un'eventuale attività istruttoria di accertamento, l'adesione del contribuente al contenuto integrale del verbale va riferita solo alla parte di esso che può dare luogo ad un accertamento parziale e, dunque, alla richiesta di una maggiore imposta, con la conseguenza che con l'impugnazione dell'atto di definizione dell'accertamento parziale può essere fatta valere solo la mancata corrispondenza tra la maggiore imposta dovuta, secondo quanto emerge nel processo verbale di constatazione, e l'importo indicato nell'atto di definizione. (In applicazione di tale principio, la Corte ha negato che la possibilità di impugnare l'atto di definizione con riguardo alla circostanza che, avendo il contribuente indicato dei costi nel processo verbale di constatazione, di questi si sarebbe dovuto tenere conto ai fini della complessiva pretesa da fare valere con l'atto impositivo finale).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29036 del 20/10/2021 (Rv. 662596 - 01)