Atto di trasformazione di una società – Cass. n. 26878/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - enunciazione di atti non registrati - Atti ed operazioni di società e di associazioni - Atto di trasformazione di una società - Principio della registrazione a tassa fissa - Presupposto - Pregresso trasferimento di ricchezza - Difetto di tale presupposto - Conseguenze.
Il principio della registrazione a tassa fissa dell'atto di trasformazione di una società, pur operando anche riguardo all'atto con il quale una società di fatto si trasformi in altra di tipo legale, presuppone che la trasformazione stessa non comporti alcun trasferimento di ricchezza, per essersi questo già verificato, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale sul capitale sociale, al momento della primitiva costituzione del rapporto. Pertanto, il difetto di tale presupposto comporta che, in sede di presentazione a registrazione dell'atto di trasformazione, contenente l'enunciazione di siffatta costituzione, l'Ufficio tributario legittimamente provvede al recupero dell'imposta suddetta.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 26878 del 05/10/2021 (Rv. 662647 - 01)