Skip to main content

Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione – Cass. n. 30084/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - sentenze e provvedimenti giudiziari - Avviso di liquidazione - Motivazione - Contenuto - Allegazione dell'atto giudiziario assoggettato ad imposizione - Necessità - Limiti - Fondamento - Fattispecie

 

In tema di imposta di registro su atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione, gravante sull'Amministrazione, è assolto con l'indicazione della data e del numero della sentenza civile o del decreto ingiuntivo, senza necessità di allegazione dell'atto, purché sia certo o presumibile che il contribuente ne abbia avuto pregressa conoscenza. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la necessità di allegazione del decreto ingiuntivo soggetto ad imposta di registro, essendo stato il contribuente parte ricorrente nel procedimento monitorio e contenendo l'avviso di accertamento una chiara e precisa indicazione dell'atto giudiziario, delle parti processuali, del negozio enunciato, della statuizione adottata, nonché dei criteri per il calcolo dell'imposta di registro).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30084 del 26/10/2021 (Rv. 662820 - 01)

 

Corte

Cassazione

30084

2021