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  Acquisti di autoveicoli da parte di disabili o loro familiari – Cass. n. 28324/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - aliquote - Acquisti di autoveicoli da parte di disabili o loro familiari - Aliquota del 4% - Applicabilità - Necessità che il veicolo sia stato modificato per le esigenze del disabile - Esclusione.

 

L'aliquota IVA ridotta al 4% sull'acquisto di autoveicoli da parte di disabili o di loro familiari che non li abbiano fiscalmente a carico, prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 449 del 1997, deve applicarsi anche quando il veicolo non abbia subìto alcuna modifica per essere destinato all'uso da parte del disabile, in virtù dell'interpretazione del diritto interno conforme ai princìpi di non discriminazione dei disabili, sanciti dalla direttiva n. 2000/78/CE, ed anche quando l'acquisto sia stato compiuto prima del 1° gennaio 2001, data in cui la superfluità delle modifiche del mezzo è stata espressamente prevista dall'art. 30, comma 7, della legge n. 388 del 2000.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28324 del 15/10/2021 (Rv. 662816 - 01)

 

Corte

Cassazione

28234

2021