Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - istruzione del processo - documenti - Mancanza agli atti di documenti ritualmente prodotti - Conseguenze - Obbligo di disporne la ricostruzione - Insussistenza - Omissione - Effetti - Vizio di motivazione - Configurabilità.
Ove il giudice tributario, al momento della decisione della causa, non rinvenga in atti un documento che pure risulti ritualmente depositato, e non possa ritenersi che la mancanza sia attribuibile ad una scelta volontaria della parte che l'aveva prodotto, egli non può decidere la controversia, ma deve ordinare la ricostruzione dell'atto mancante, incorrendo altrimenti in vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28107 del 14/10/2021 (Rv. 662939 - 01)
Corte
Cassazione
28107
2021