Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - accertamento induttivo - Onere della prova - Detrazione Iva - Condizioni.
In tema di Iva, nel caso di determinazione in via induttiva dei ricavi, è onere del contribuente provare i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'amministrazione finanziaria, mediante l'allegazione degli elementi reddituali idonei a incidere negativamente sulla stessa, senza che tale obbligo possa essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice tributario, vincolato a pronunciare la propria decisione "iuxta alligata etprobata partium”.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 37260 del 29/11/2021 (Rv. 663063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
37260
2021