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Indicazione del termine per il compimento di un atto – Cass. n. 36390/2021

Tributi (in generale) - in genere - Procedimento tributario - Indicazione del termine per il compimento di un atto - Natura perentoria - Mancanza di espressa previsione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di termine per l'esercizio del potere di accertamento ex art. 248 d.P.R. n. 115 del 2002.

 

In materia tributaria, in mancanza di una diversa esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall'interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga precluso dalla sopravvenuta prescrizione del relativo diritto, in accordo con il disposto dell'art. 152, comma 2 c.p.c.; ne consegue che anche il termine per l'esercizio del potere di accertamento previsto dall'art. 248 del d.P.R. n.115 del 2002 non ha natura perentoria, in mancanza di esplicita previsione.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36390 del 24/11/2021 (Rv. 663138 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_152

 

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Cassazione

36390

2021