Documentazione extracontabile rinvenuta in autovettura – Cass. n. 36474/2021
Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - attribuzioni e poteri degli uffici i.v.a. - accessi, ispezioni, verifiche - modalità di esecuzione - Documentazione extracontabile rinvenuta in autovettura, intestata a società contribuente, assegnata in uso promiscuo a dipendente e parcheggiata, al momento della perquisizione, all'interno dello stabilimento - Autorizzazione del procuratore della Repubblica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
In tema di accertamento tributario, è legittimo l'avviso di accertamento che si fondi su documentazione extracontabile ("pen drive") rinvenuta - nel corso di una perquisizione effettuata senza la previa autorizzazione del procuratore della Repubblica - all'interno di un'autovettura che, intestata alla società contribuente, e assegnata in uso promiscuo (sia per l'attività lavorativa che per la vita privata) a un dipendente, si trovi nel parcheggio dello stabilimento, atteso che, essendo l'auto intestata alla società contribuente e trovandosi in orario di lavoro all'interno dello stabilimento della società (parcheggio), essa doveva considerarsi utilizzata a fini lavorativi.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36474 del 24/11/2021 (Rv. 663058 - 02)