Soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario – Cass. n .36391/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone giuridiche (i.r.p.e.g.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - determinazione - in genere - "Thin capitalization" - Art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis" - Destinatari - Soggetti operanti nel settore creditizio e finanziario - "Holding" di fatto - Sussistenza - Condizioni - Prevalenza della assunzione di partecipazioni - Requisiti.
In tema di IRES, la regola della "thin capitalization", di cui all'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986 (applicabile "ratione temporis"), opera anche per le società, diverse da quelle indicate dall'art. 59 del d.lgs. n. 385 del 1993, aventi per oggetto esclusivo o principale l'assunzione di partecipazioni, e riguarda, oltre ai soggetti operanti nel settore finanziario e richiamato dagli artt. 106 e 113 del suddetto decreto, anche i soggetti esercenti "de facto" la medesima attività (cd. "holding" di fatto), sia quando l'attività si svolga prevalentemente nei confronti del pubblico, sia quando ciò non avvenga, dovendosi valutare, ai fini dell'applicazione dell'art. 98 del d.P.R. citato, l'eventuale prevalenza dell'attività finanziaria di "assunzione di partecipazioni" rispetto alle altre attività finanziarie. Tale prevalenza presuppone la contestuale presenza, in base ai dati dei bilanci relativi agli ultimi due esercizi, dei seguenti elementi patrimoniali e reddituali: a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria di cui alle attività richiamate dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993, delle altre attività contemplate nell'art. 1, comma 1, lett. f), numeri da 2 a 12 e 15 del medesimo decreto legislativo, delle attività, anche non finanziarie, strumentali rispetto a una o più delle attività richiamate dall'art. 106, comma 1, deve essere superiore al 50 per cento dei proventi complessivi; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo sopra richiamati, dei profitti derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione di servizi, richiamati dall'art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve essere superiore al 50 per cento dei proventi complessivi. Ai fini del calcolo della "prevalenza", occorre considerare, quale denominatore dei rapporti suddetti, il totale delle attività di natura finanziaria risultanti dallo stato patrimoniale, da un lato, e l'ammontare complessivo dei proventi, dall'altro, come espressamente previsto per le cd. "holding" di fatto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 36391 del 24/11/2021 (Rv. 663057 - 01)