Determinazione del reddito d'impresa – Cass. n. 35196/2021
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - interessi passivi art. 98 tuir vigente ratione temporis - Questione di legittimità costituzionale - Dedotta violazione degli artt. 76 e 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
In tema di determinazione del reddito d'impresa, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 98 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", per violazione degli arti. 76 e 3 Cost., atteso che la mancata integrale attuazione del criterio di delega previsto dall'art. 4, lett. g) della l. n. 80 del 2003, nella parte in cui non subordina l'applicazione del regime della sottocapitalizzazione (c.d. thin capitalization) di una società rispetto all'attività di impresa esercitata alla condizione che gli interessi non concorrano a formare il reddito imponibile del soggetto percettore, consegue all'accoglimento della giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza in C-324/00 del 12 dicembre 2002) volta ad evitare discriminazioni tra soggetti residenti e non residenti, nonché violazioni della libertà di stabilimento, in coerenza con le finalità della legge delega di uniformare il sistema fiscale statale ai modelli europei più efficienti, e non essendo configurabile una disparità di trattamento rispetto a situazioni ontologicamente diverse.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 35196 del 18/11/2021 (Rv. 663097 - 01)