Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta - Contributi pubblici - Imponibilità ai fini IVA - Condizioni.
Nella valutazione dell'imponibilità dei contributi pubblici ai fini IVA, ciò che rileva è la funzione del contributo ed in particolare la sua diretta connessione col prezzo dell'operazione; il che accade se esso sia versato all'operatore beneficiato perché questi fornisca un bene o presti un servizio determinati e ne diminuisca proporzionalmente il prezzo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 35154 del 18/11/2021 (Rv. 663038 - 01)
Corte
Cassazione
35154
2021