Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Imposta di Registro - Art. 23, comma 1 d.P.R. n. 131 del 1986 - Ambito di applicazione - Pluralità di beni o diritti oggetto di unica disposizione - Sussistenza - Singolo bene o diritto - Esclusione.
In tema di imposta di registro, l'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 131 del 1986, nel prevedere l'applicazione di un'aliquota più elevata nell'ipotesi in cui una disposizione abbia per oggetto più beni o diritti, per i quali siano previste aliquote diverse, si applica - in forza del dato letterale - alle sole ipotesi in cui l'atto dispositivo abbia ad oggetto una pluralità di beni o diritti e non anche un singolo bene o diritto, soggetto per parti ad aliquote differenziate.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 34864 del 17/11/2021 (Rv. 663096 - 01)
Corte
Cassazione
34864
2021