Giudizio di ottemperanza – Cass. n. 31856/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - in genere - Giudizio di ottemperanza - Termine per la proposizione - Art. 14 d.l. n. 669 del 1996 - Applicabilità - Esclusione - Termine previsto dall'art. 70, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.
In tema di processo tributario, il giudizio di ottemperanza, ammissibile ogni qualvolta debba farsi valere l'inerzia dell'Amministrazione rispetto al giudicato o la difformità specifica dell'atto posto in essere dalla stessa rispetto all'obbligo processuale di attenersi all'accertamento contenuto nella sentenza da eseguire, si differenzia dal concorrente giudizio esecutivo civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l'esecuzione coattiva del comando contenuto nel giudicato, ma di rendere effettivo quel comando, anche e specialmente se privo dei caratteri di puntualità e precisione tipici del titolo esecutivo. Ne deriva che, non essendo previsto alcun termine per l'Amministrazione per adempiere al giudicato e non potendosi applicare al termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996 conv., con modif., in l. n. 30 del 1997 in quanto previsto per le sole procedure esecutive, unica condizione per la proponibilità del giudizio di ottemperanza è il decorso del termine di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, ultima parte, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31856 del 05/11/2021 (Rv. 662628 - 01)