Inattendibilità dei dati contenuti nelle scritture contabili – Cass. n. 30985/2021
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - accertamento d'ufficio - Accertamento analitico-induttivo - Inattendibilità dei dati contenuti nelle scritture contabili - Ricorso a presunzioni semplici - Onere della prova - A carico del contribuente - Censurabilità dell'errore di qualificazione dell'accertamento - Vizio denunciabile in sede di legittimità.
In tema di accertamento analitico-induttivo, a fronte dell'incompletezza, falsità o inesattezza dei dati contenuti nelle scritture contabili, l'amministrazione finanziaria può completare le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici, aventi i requisiti di cui aii'art. 2729 c.c., con la conseguenza che l'onere della prova si sposta sul contribuente e che l’eventuale errore qualificatorio del giudice di merito, sul tipo di accertamento, non rileva "ex se" come violazione di legge, ma refluisce in un errore sulla selezione e valutazione del materiale probatorio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 30985 del 02/11/2021 (Rv. 662785 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_360