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Contestazione in appello dell'eccezione di giudicato esterno sollevata in primo grado – Cass. n. 34662/2021

Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - in genere - Cosa giudicata civile - eccezione di giudicato - Processo tributario - Contestazione in appello dell'eccezione di giudicato esterno sollevata in primo grado - Natura - Argomentazione difensiva - Conseguenze - Preclusione di cui all'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Esclusione.

 

Nel processo tributario, il motivo di appello con cui l'ente impositore contesti l'efficacia del giudicato esterno eccepito in primo grado dal contribuente appartiene al profilo normativo, e non a quello fattuale, del giudizio, atteso che il giudicato esterno è assimilabile ad un elemento normativo astratto, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, e la relativa eccezione, prescindendo da qualsiasi volontà dispositiva della parte ed avendo rilievo pubblicistico, è rilevabile anche d'ufficio; pertanto, la contestazione in appello di tale eccezione introduce nel processo una mera argomentazione difensiva, tendente ad evidenziare un vizio logico della sentenza, che non determina un mutamento del "thema decidendum" originario, e che non soggiace alla preclusione prevista dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, la quale concerne esclusivamente le nuove eccezioni in senso stretto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 34662 del 16/11/2021 (Rv. 663235 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2909, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

34662

2021