Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap - Base imponibile - Riduzione del cuneo fiscale - Imprese sottratte a tale regime - Art. 11, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997 - Elencazione tassativa - Condizioni.
In tema di IRAP, il vantaggio fiscale della riduzione della base imponibile di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), nn. 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 446 del 1997, va escluso per le sole imprese che svolgono attività regolamentata nei settori ivi indicati (energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico, raccolta e smaltimento rifiuti), in forza di una concessione traslativa e con predeterminazione tariffaria del corrispettivo che tenga conto del costo fiscale dell'IRAP e sia sensibile alle variazioni di tale costo, in quanto in detti settori la tariffa tiene conto specificamente di detto costo.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 41282 del 22/12/2021 (Rv. 663452 - 01)
Corte
Cassazione
41282
2021