Skip to main content

Liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa – Cass. n. 40937/2021

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - base imponibile - redditi prodotti in forma associata - Impresa familiare - Liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa - Assoggettabilità a IRPEF in capo al percipiente e deducibilità dal reddito d'impresa - Esclusione - Fondamento.

 

In materia di impresa familiare, poiché non esiste alcun contratto sociale né un vincolo societario tra il titolare dell'impresa e i suoi collaboratori, la liquidazione del diritto di partecipazione all'impresa, afferendo alla sfera personale dei soggetti di tale rapporto, non è riconducibile a nessuna delle categorie reddituali previste dal d.P.R. n. 917 del 1986, sicché l'importo attribuito non è soggetto ad Irpef in capo al soggetto percipiente, non rileva come componente negativo e non è deducibile dal reddito di impresa, per mancanza del requisito di inerenza previsto dall'art. 109, comma 5, del t.u.i.r.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 40937 del 21/12/2021 (Rv. 663526 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_230 bis

 

Corte

Cassazione

40937

2021