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Raddoppio dei termini di accertamento in seguito a violazioni penali tributarie – Cass. n. 39416/2021

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - avviso di accertamento - in genere - Raddoppio dei termini di accertamento in seguito a violazioni penali tributarie - Regime transitorio di cui all'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015 - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.

 

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 128 del 2015, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24, 53 e 97 Cost., nella parte in cui circoscrive l'ambito di operatività delle modifiche al regime del cd raddoppio dei termini per l'accertamento tributario ai soli avvisi notificati dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs., essendo espressione del ragionevole esercizio discrezionale del potere del legislatore la conservazione, pur a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, comma 132 della l. n. 208 del 2015, della vigenza della disciplina transitoria di cui al succitato art. 2, comma 3.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 39416 del 10/12/2021 (Rv. 663205 - 02)

 

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Cassazione

39416

2021