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Rettifica della fattura – Cass. n. 39182/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - obblighi dei contribuenti - variazione dell'imponibile o dell'imposta - Rettifica della fattura - Limite temporale - Art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Applicabilità - Criteri.

 

In tema di Iva, secondo la disciplina di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo applicabile "ratione temporis", le note di variazione in diminuzione sono emesse facoltativamente dal cedente o dal prestatore di servizi entro termini differenziati a seconda della causa che ne giustifica l'emissione, non essendo previsto alcun limite temporale per le cause di sopravvenuta inesigibilità del credito indicate nel comma 2; limite che, al contrario, è da individuarsi in un anno dall'operazione imponibile nel caso in cui la sopravvenuta inesigibilità è frutto di un accordo tra le parti.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 39182 del 09/12/2021 (Rv. 663451 - 01)

 

Corte

Cassazione

39182

2021