Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 38062/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - in genere - Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie.
La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_118