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Contributo erogato dal Comune per la gestione di impianto sportivo – Cass. n. 40622/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi - in genere - Associazione sportiva dilettantistica - Contributo erogato dal Comune per la gestione di impianto sportivo - Tassabilità - Condizioni - Nesso sinallagmatico tra contributo e servizi offerti all'utenza - Necessità - Sovvenzione gratuita - Esclusione - Fattispecie.

 

In tema di IVA, l'erogazione di un contributo in denaro da parte dell'ente locale in favore di una associazione sportiva dilettantistica, quale gestore di un impianto sportivo di proprietà del primo, non è soggetto ad imposta qualora, alla luce della convenzione intervenuta tra le parti, non sia legato da nesso sinallagmatico con la prestazione dei servizi offerti all'utenza dall'associazione e costituisca una forma di sovvenzione gratuita, per contribuire alle spese gestionali dell'impianto sportivo, in linea con la natura pubblicistica della concessione in uso di un bene del patrimonio indisponibile comunale. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha negato la natura corrispettiva del contributo del Comune di Cesenatico a favore di una associazione sportiva dilettantistica e, dunque, ne ha escluso l'assoggettabilità ad IVA, assumendo all'uopo rilievo le clausole della convenzione con la quale il primo aveva affidato la gestione dello stadio comunale alla seconda, e i richiami da essa fatti alla l.r. Emilia Romagna n.11 del 2007).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 40622 del 17/12/2021 (Rv. 663663 - 01)

 

Corte

Cassazione

40622

2021