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Riqualificazione come vendita di terreno edificabile – Cass. n. 39133/2021

Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - in genere - Imposta ipotecaria e catastale - Vendita di fabbricato da demolire - Riqualificazione come vendita di terreno edificabile - Esclusione.

 

In materia di imposte ipotecarie e catastali, secondo una ricostruzione uniforme sia ai fini delle imposte dirette che indirette, va escluso che la compravendita di un fabbricato da demolire possa riqualificarsi come vendita di area edificabile quando tale operazione sia economicamente indipendente, anche se l'intenzione delle parti sia di procedere alla totale o parziale demolizione dell'immobile e, quindi, alla sua ricostruzione o alla costruzione di un nuovo fabbricato.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 39133 del 09/12/2021 (Rv. 663157 - 01)

 

Corte

Cassazione

39133

2021