Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - rivalsa - Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) - Rivalsa - Inclusione nell'originaria pattuizione del corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio - Onere della prova - Incombenza sul creditore istante.
La prova che l'I.V.A. sia inclusa o meno nel corrispettivo concordato per la fornitura di beni o per la prestazione di servizi incombe sul creditore che agisca in giudizio per il relativo pagamento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1612 del 19/01/2022 (Rv. 663634 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697
Corte
Cassazione
1612
2022