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Destinatari della proroga dei termini – Cass. n. 1955/2022

Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale Art. 12 della l. n. 289 del 2002 - Interpretazione costituzionalmente orientata - Proroga dal 16 aprile 2004 al 18 aprile 2005 del termine di pagamento della seconda rata del condono - Operatività - Contribuenti adempienti la prima rata anteriormente al d.l. n. 143 del 2003 - Inclusione - Destinatari della proroga dei termini - Contribuenti che all'entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003 non avevano effettuato versamenti "utili" previsti dall'art. 12 l. n. 289 del 2002 - Nozione - Versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia effettuati in unica soluzione - Conseguenze.

 

In tema di condono fiscale, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui all'art. 12 della l. n. 289 del 2002 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 143 del 2003 (conv. nella l. n. 212 del 2003 e contenente un primo differimento); infatti, l'art. 1, comma 2, del d.l. n. 143 cit. e l'art. 1, comma 2, lett. g), del d.m. 8 aprile 2004 - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto d.l. n. 143 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'art. 12 (tra gli altri) della l. n. 289 del 2002 - vanno interpretati nel senso che per versamenti "utili" devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati "in unica soluzione".

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1955 del 24/01/2022 (Rv. 663660 - 01)

 

Corte

Cassazione

1955

2022