Fattispecie corrispondenti a criteri di progressività – Cass. n. 1690/2022
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - ricorsi Art. 6, commi 9-bis, 9-bis. 1, 9-bis.2 e 9.bis.3, del d.lgs. n. 471 del 1997 - Fattispecie corrispondenti a criteri di progressività - Distinzione.
In tema di sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi all'IVA, le fattispecie contemplate nei commi 9-bis, 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 471 del 1997, rispondendo a criteri di progressività, in relazione all'effettivo pregiudizio subito dall'erario e alla pericolosità della condotta per l'esercizio di un'efficace azione di controllo, disciplinano: a) il comma 9-bis, l’inosservanza degli adempimenti dell'inversione contabile (o "reverse charge") da parte del cessionario o committente che agisca nell'esercizio di imprese, arti o professioni, distinguendo, a sua volta: a.1) sanzioni in misura fissa (primo periodo), riguardanti i casi di irregolare adempimento delle operazioni di "reverse charge"); a.2) sanzioni in misura proporzionale (secondo periodo), per l'omessa annotazione nei registri contabili ai fini delle imposte sui redditi; a.3) sanzioni, anch'esse proporzionali, derivanti dall'indebita detrazione e dichiarazione infedele (terzo periodo), per i casi in cui l'IVA non risulti detraibile, scaturenti dall'applicazione dell'art. 5, comma 4, e del comma 6, con riferimento all’imposta che non poteva detrarsi dal cessionario o committente, sanzioni tutte da applicarsi anche in caso di omessa autofatturazione e omessa regolarizzazione della fattura ricevuta dal cedente; b) i commi 9-bis.1 e 9-bis.2, le due speculari ipotesi di "concorde errore", dovuto alla difficoltà di qualificare l'operazione ai fini della corretta scelta del regime applicabile, quali, rispettivamente, il caso in cui l'IVA sia assolta dal cedente, benché l'operazione fosse sottoposta al regime del "reverse charge" e, viceversa, il caso in cui l'IVA sia assolta dal cessionario mediante inversione contabile, sebbene l'operazione fosse sottoposta al regime ordinario, entrambi casi in cui l'acquirente/committente, godendo del diritto di detrazione, è sanzionato in misura fissa; c) il comma 9-bis.3, l'esclusione della sanzionabilità in caso di applicazione dell'inversione contabile a operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, per la mancanza, in sé, di danno per l'erario, disponendo l'espunzione sia del debito computato nella liquidazione dell'imposta, sia della corrispondente detrazione, laddove l'insidiosità insita nelle operazioni inesistenti comporta una sanzione irrogata nella misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di euro 1000,00.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 1690 del 20/01/2022 (Rv. 663659 - 02)