Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - cessione di beni - Compravendita immobiliare - Prezzo di cessione non inferiore al valore catastale ex art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Rettifica dell'imposta - Presupposti - Limiti.
In tema di IVA, in caso di cessione di beni immobili, ai fini della determinazione della base imponibile, l'art. 15 del d.l. n. 41 del 1995, conv. dalla l. n. 85 del 1995, applicabile "ratione temporis", deve essere interpretato nel senso che qualora il corrispettivo indicato nell'atto di compravendita sia uguale o superiore al valore indicato dall'art. 52, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, può essere emesso avviso di rettifica unicamente nel caso in cui il prezzo reale risulti da un documento scritto, non essendo ammissibile la prova per presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 1002 del 14/01/2022 (Rv. 663612 - 01)
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Cassazione
1002
2022