Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - disposizioni per particolari categorie di contribuenti - Attività agricola - Regime speciale ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rapporto di soccida - Applicabilità - Fondamento.
In tema di IVA, il soccidante e il soccidario, in quanto coinvolti nell’attività di allevamento del bestiame, sono entrambi imprenditori agricoli e possono, pertanto, avvalersi dello speciale regime di detrazione, previsto nel campo dell'agricoltura dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. cit., derivanti dal comune esercizio dell’impresa di allevamento.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 987 del 14/01/2022 (Rv. 663610 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2170, Cod_Civ_art_2178, Cod_Civ_art_2135
Corte
Cassazione
987
2022