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Pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'Iva – Cass. n. 6067/2022

Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - Cessione soggetta ad IVA - Pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'Iva e non dell'imposta di registro - Violazione del principio di alternatività dell'imposta, di consolidamento del criterio impositivo e del divieto di doppia imposizione - Esclusione - Fondamento.

 

In caso di cessione soggetta da IVA, non sussiste violazione del principio di alternatività dell'imposta, di consolidamento del criterio impositivo e di divieto di doppia imposizione allorché l'Amministrazione finanziaria indichi l'IVA come tributo dovuto ed escluda, invece, l'imposta di registro erroneamente corrisposta dall'acquirente, atteso che in tal caso non opera il principio di consolidamento, che presuppone l'applicazione dell'imposta di registro e riguarda la misura di essa, né rileva il fatto storico che sia stato pagato un tributo, stante l'obbligo per il contribuente di pagare quello previsto dalla legge e non quello scelto in base a considerazioni soggettive.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6067 del 24/02/2022 (Rv. 663979 - 01)

 

Corte

Cassazione

6067

2022