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Solidarietà tributaria tra consolidante e consolidata – Cass. n. 5691/2022

Tributi (in generale) - potestà tributaria di imposizione - soggetti passivi - solidarietà tributaria - Solidarietà tributaria tra consolidante e consolidata - Sentenza pronunciata tra l'Amministrazione finanziaria e la consolidata - Applicabilità dell'art. 1306 c.c. - Condizioni - Fondamento.

 

In materia tributaria, affinché possa applicarsi la previsione dell'art. 1306, comma 2, c.c., è necessario che la medesima contribuente non rivesta contemporaneamente le qualità di "consolidante" e di "consolidata" e che la sentenza ottenuta dal condebitore solidale sia passata in giudicato, perché l'eventuale anticipazione di efficacia della decisione rispetto a tale momento è possibile solo rispetto alle statuizioni di condanna, condizione che, invece, difetta nel caso dell'impugnazione proposta dal contribuente avverso l'atto impositivo dell'amministrazione finanziaria, atteso che il giudizio è diretto a riscontrare l'esistenza delle ragioni di annullamento dedotte con il ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 5691 del 22/02/2022 (Rv. 663982 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306

 

Corte

Cassazione

5691

2022