Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta di registro - applicazione dell'imposta - Atto redatto da notaio - Autoliquidazione e versamento delle imposte - Termine ex art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997 - Natura perentoria - Fondamento.
In tema di imposta di registro, il termine previsto dall'art. 3-ter del d.lgs. n. 463 del 1997 ha natura perentoria, in quanto il controllo che la norma demanda all'Agenzia delle Entrate, sulla "regolarità dell'autoliquidazione e del versamento delle imposte", è vincolato agli elementi desumibili "ictu oculi" dall'atto mediante riscontro cartolare, ed essendo la norma volta ad una sollecita verifica sulle autoliquidazioni effettuate per via telematica nonché ad un sollecito recupero delle imposte non versate.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 5865 del 22/02/2022 (Rv. 663983 - 01)
Corte
Cassazione
5865
2022