Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali – Cass. n. 4239/2022
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - avviso di accertamento - motivazione - Accertamento di maggior reddito nei confronti di società di capitali - Società a responsabilità limitata e a ristretta base partecipativa - Accertamento conseguente nei confronti del socio - Obbligo di motivazione dell'atto impositivo notificato al socio - Rinvio "per relationem" alla motivazione deN'avviso emesso nei confronti della società e notificato esclusivamente a quest'ultima - Idoneità - Limiti.
In tema di accertamento nei confronti del socio di società a ristretta partecipazione sociale, ove tra l'anno d’imposta sottoposto ad accertamento ed il momento della notificazione alla società dell'atto impositivo il socio sia receduto dalla compagine sociale, è nullo l'avviso di accertamento a lui notificato per i maggiori redditi di capitale presuntivamente distribuiti, quando esso, rinviando "per relationem" alla motivazione dell'avviso di accertamento notificato alla società, manchi dell'allegazione della documentazione citata o della riproduzione dei suoi contenuti essenziali.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 4239 del 10/02/2022 (Rv. 663881 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2473