Intermediario di "bookmaker" estero privo di concessione – Cass. n. 3865/2022
Tributi erariali diretti (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi, tasse e contributi vari - giuoco e scommessa - concorsi pronostici - Imposta su giochi e scommesse - Centro trasmissione dati - Intermediario di "bookmaker" estero privo di concessione - Regolarizzazione fiscale ex art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 - Requisiti.
In tema di regolarizzazione fiscale ai sensi dell'art. 1, comma 643, della l. n. 190 del 2014 - finalizzata all'emersione e all'inserimento nel circuito legale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014 che offrono scommesse con vincite in Italia per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - la relativa istanza può essere presentata anche solo dal bookmaker estero operante in Italia, tramite centro di trasmissione dati (CTD), senza concessione, purché: 1) alla data del 30 ottobre 2014 sia attivo il CTD; 2) la domanda di emersione riguardi lo specifico centro in quanto incluso nella rete del bookmaker estero, con adesione del singolo CTD quantomeno per gli adempimenti ad esso pertinenti; 3) siano adempiute le condizioni previste "ex lege" ai fini del perfezionamento della procedura (pagamento delle somme richieste, rilascio della licenza di polizia e collegamento al totalizzatore nazionale).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 3865 del 08/02/2022 (Rv. 663880 - 01)