Responsabilità solidale del cedente e del cessionario – Cass. n. 10377/2022
Tributi (in generale) - repressione delle violazioni delle leggi finanziarie - sanzioni civili e amministrative - Riscossione delle imposte - riscossione delle imposte sui redditi (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - modalità di riscossione - riscossione coattiva - in genere - Cartella esattoriale - Cessione d'azienda - Responsabilità solidale del cedente e del cessionario ex art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Attività accertativa svolta nei confronti del cedente e non anche del cessionario - Legittimità - Fondamento.
In tema di responsabilità solidale, di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, per i debiti pregressi relativi all'azienda ceduta, soggetto passivo dell'imposta, nei cui confronti deve essere svolta l’attività accertativa, è esclusivamente il cedente, nei cui soli confronti si è realizzato il presupposto impositivo, laddove, correttamente, l'amministrazione finanziaria provvede, nei confronti del cessionario, alla mera iscrizione a ruolo dell'importo non versato dal cedente, in forza della citata responsabilità solidale, senza che sia necessario che la cartella sia preceduta anche da un preventivo atto di accertamento nei suoi confronti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 10377 del 31/03/2022 (Rv. 664279 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2560