Tributi (in generale) - "solve et repete" - condono fiscale - agevolazioni tributarie - Applicazione del condono - Art. 24 del d.l. n. 429 del 1982 - Imponibile - Nozione.
In tema di condono relativo a tributi soppressi, il termine "imponibile", di cui all'art. 24, comma 1, del d.l. n. 429 del 1982, conv. dalla l. n. 516 del 1982, e succ. mod., ha il significato di reddito a cui commisurare l'imposta, nella cui determinazione non assumono rilevanza le perdite dichiarate, poiché le disposizioni tributarie in tema di condono sono finalizzate ad assicurare all'erario il credito tributario quantificato sull'esclusiva base di imponibili effettivi, e non ipotetici, quali sono quelli derivanti dall'eventuale e futura incidenza delle perdite dichiarate.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 9983 del 28/03/2022 (Rv. 664155 - 01)
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Cassazione
9983
2022