Deduzioni di costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti - Cass. n. 8480/2022
Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi di impresa - determinazione del reddito - detrazioni - costi di acquisizione - Operazioni soggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Possibilità - Operazioni oggettivamente inesistenti - Deducibilità dei costi - Esclusione.
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 - nella formulazione introdotta con l'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 44 del 2012 - l'acquirente dei beni può dedurre i costi relativi ad operazioni soggettivamente inesistenti, anche nell'ipotesi in cui sia consapevole del loro carattere fraudolento, salvi i limiti derivanti, in virtù del d.P.R. n. 917 del 1986, dai principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, mentre è esclusa la deducibilità dei costi delle operazioni oggettivamente inesistenti.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 8480 del 15/03/2022 (Rv. 664150 - 01)