Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - oggetto - prestazione di servizi – esenzioni - Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali - Servizio di sorveglianza svolto in ambito portuale - Non imponibilità - Fondamento.
In tema di IVA, è esente da imposta il servizio di vigilanza svolto da soggetti privati in ambito portuale, riconducibile ai servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo all'uopo rilievo l'obbligatorietà dello stesso, imposta dalla direttiva n. 2005/65/CE, e la diretta connessione al funzionamento degli impianti, ovvero alle operazioni di transito delle merci e di sbarco e reimbarco dei passeggeri.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 7455 del 08/03/2022 (Rv. 664132 - 01)
Corte
Cassazione
7455
2022