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Furto del prodotto – Cass.  n. 6949/2022

Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - imposte di fabbricazione - accertamento, liquidazione, riscossione, esenzioni e agevolazioni (coli, giacenze di lavorazione, prodotti distrutti, prodotti esportati) - in genere - Accise - Furto del prodotto - Esenzione dall'imposta - Sufficienza - Esclusione - Fondamento - Dispersione o distruzione del bene - Necessità.

 

In materia di accise, il furto del prodotto (nella specie, prodotti alcolici) a opera di terzi presso il depositario della merce in sospensione di imposta, non costituisce causa di inesigibilità della prestazione tributaria, fondandosi il relativo pagamento sulla natura oggettiva della responsabilità del depositario, il quale può chiederne l'esonero solo nella diversa ipotesi - la cui prova deve essere fornita dall'obbligato - di dispersione o distruzione del prodotto.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6949 del 03/03/2022 (Rv. 664095 - 01)

 

Corte

Cassazione

6949

2022