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Riduzione del canone di locazione – Cass. n. 7644/2022

Tributi erariali diretti - imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - redditi fondiari - reddito dei fabbricati - in genere - Contratto di locazione - Riduzione del canone - Obbligo di registrazione - Esclusione - Minor reddito - Prova - Modalità - Fattispecie.

 

In tema di reddito fondiario, la scrittura privata di riduzione del canone di locazione non è soggetta all'obbligo fiscale di registrazione, potendo desumersi il minor reddito conseguito e, quindi, la minor imposta dovuta dal contribuente, da altri mezzi di prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso l'obbligo di registrazione di una scrittura privata con cui era stata pattuita la riduzione del canone di locazione, ritenendo probante, ai fini della dimostrazione di tale riduzione, la documentazione bancaria prodotta dal contribuente da cui si evinceva il versamento da parte della conduttrice di una somma corrispondente al canone ridotto).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7644 del 09/03/2022 (Rv. 664138 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2704

 

Corte

Cassazione

7644

2022